10 Gen Art. 492 — Garanzia
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo V – Dell’accettazione dell’eredità > Sezione II – Del beneficio d’inventario
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [ 750 c.p.c. ], l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [ 812 c.c. ] compresi nell’inventario, per i frutti [ 820 c.c. ] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [ 1179 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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