Art. 2745 – Codice civile – Fondamento del privilegio

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3683/2020

Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.

Cass. civ. n. 17396/2005

Le norme del c.c. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.

Cass. civ. n. 4082/1988

L'indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l'ordine dei privilegi sottratto all'iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d'appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.

Cass. civ. n. 1432/1983

Il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori «in considerazione della causa del credito» stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta.

Cass. civ. n. 2957/1973

Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 2745 c.c.), non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall'art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell'obbligato.