14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2957 del 9 novembre 1973
Testo massima n. 1
Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, [ art. 2745 c.c. ], non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall’art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell’obbligato.
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