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Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari

Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [ 2830 c.c., 782 c.p.c. ].

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [ 782, 783 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1627/1985

A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell’eredità giacente è tenuto – anche al di fuori dell’ipotesi di liquidazione dell’eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. – a rispettare l’ordine dei diritti di prelazione a norma dell’art. 495 c.c. (richiamato dall’art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l’inosservanza di quell’ordine comporta l’illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.

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