10 Gen Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario [ 484 ss. ], sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16428/2009
In tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L.vo n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del D.L.vo n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
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