14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16428 del 15 luglio 2009
Testo massima n. 1
Il curatore dell’eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all’eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l’eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l’adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell’eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia dell’Entrate in un giudizio avente ad oggetto l’adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l’accettazione dell’eredità da parte dell’erede.
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Testo massima n. 2
In tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L.vo n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del D.L.vo n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
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