Art. 782 – Codice di procedura civile – Vigilanza del giudice

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c. 530].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3942/1994

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria.

Cass. civ. n. 1725/1981

Il decreto con cui il pretore, al di fuori di ogni procedimento, contenzioso tipico, liquidi un compenso al legale di un'eredità giacente, nominato dal curatore, è da considerare giuridicamente inesistente in quanto — non essendo detto legale titolare o contitolare dell'ufficio privato di curatore e mancando, quindi, qualsiasi rapporto con l'organo giurisdizionale che presiede al procedimento di volontaria giurisdizione — trattasi di provvedimento non riconducibile in nessuno degli schemi di atti giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico e, conseguentemente, essendo insuscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.