Cass. civ. n. 3942 del 26 aprile 1994

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria.

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