Art. 781 – Codice di procedura civile – Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5082/2006

Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichè, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).

Cass. civ. n. 4433/1985

Il principio del contraddittorio, dettato dall'art. 101 c.p.c., è applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, l'istanza del curatore dell'eredità giacente, diretta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, dev'essere proposta nei confronti degli aventi diritto all'eredità, con la conseguenza che sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio in difetto del detto contraddittorio sono affetti da nullità senza che possa rilevare la conoscenza che di quell'istanza i soggetti controinteressati possano, in linea di fatto, aver avuto aliunde.