14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4433 del 13 agosto 1985
Testo massima n. 1
Il principio del contraddittorio, dettato dall’art. 101 c.p.c., è applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, l’istanza del curatore dell’eredità giacente, diretta ad ottenere la liquidazione del compenso per l’incarico espletato, dev’essere proposta nei confronti degli aventi diritto all’eredità, con la conseguenza che sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio in difetto del detto contraddittorio sono affetti da nullità senza che possa rilevare la conoscenza che di quell’istanza i soggetti controinteressati possano, in linea di fatto, aver avuto aliunde.
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