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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1532 del 21 aprile 1975

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1532 del 21 aprile 1975

Testo massima n. 1

I requisiti necessari per la compensazione legale [ certezza, liquidità ed esigibilità del credito ] debbono intendersi in base a criteri obiettivi, indipendentemente dal riconoscimento della controparte; così che ben può essere liquido ed esigibile anche un credito litigioso, sempre che sussistano in concreto i requisiti stessi, i quali, nel contrasto fra le parti, possono essere accertati in giudizio; con l’ovvia conseguenza che se il credito già sussisteva con i requisiti richiesti, la sentenza che riconosca la detta situazione ha natura meramente dichiarativa del fatto estintivo, risalente al giorno della coesistenza obiettiva dei due crediti.

Testo massima n. 2

La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell’art. 1242 c.c. di conseguenza, il debitore dell’eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui all’art. 498 c.c., può sempre eccepire l’intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.

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