14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12275 del 15 maggio 2008
Testo massima n. 1
Con riferimento al procedimento ordinato all’emissione dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita di cui all’art. 569 cod. proc. civ., è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale venga conferito all’esperto l’incarico per la redazione della relazione di stima del bene da vendere con l’indicazione del suo relativo stato di possesso, da riportare nel successivo bando, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria e revocabile o modificabile da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, che lascia impregiudicata la possibilità per l’avente interesse di far valere i vizi ad esso relativi con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
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