17 Mar Articolo 498 Codice di procedura civile — Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [ disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808 ].
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [ disp. att. 158, 160 ].
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6999/1993
L’art. 498 c.p.c. che prescrive di avvertire dell’espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l’assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell’art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.
Cass. civ. n. 1827/1968
La notificazione dell’avviso di espropriazione, cui è tenuto, ai sensi dell’art. 498 c.p.c., il creditore pignorante verso i creditori, aventi sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, si risolve in una provocatio ad agendum, che condiziona la procedibilità del procedimento esecutivo, ma non interrompe la prescrizione del credito spettante al soggetto che la riceve, non potendo tale effetto conseguirsi se non per atto di quest’ultimo.
Cass. civ. n. 548/1967
Il creditore procedente all’esecuzione forzata su bene iscritto in pubblici registri (nella specie, automobile) deve dare avviso del pignoramento nei cinque giorni ai creditori aventi sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ed ai precedenti creditori che abbiano proceduto a sequestro conservativo del bene e trascritto il relativo verbale nei detti registri, per porli in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva. Tale onere sussiste soltanto nei confronti dei creditori risultanti dai pubblici registri. Pertanto, nessuna responsabilità processuale può sussistere a carico del creditore procedente per omesso avviso ad un creditore iscritto, se quest’ultimo abbia provveduto ad iscrivere il proprio titolo nei pubblici registri molti mesi dopo l’inizio della procedura esecutiva, anche se prima della chiusura della stessa.
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