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Art. 2732 — Revoca della confessione

Art. 2732 — Revoca della confessione

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza [ 1435 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9777/2016

Ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l’inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero. (In applicazione dell’anzidetto prinicpio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui, a fronte di una dichiarazione confessoria riguardante l’allegazione agli atti di affidamento dei lavori della documentazione relativa ad un subappalto, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto dedurre l’errore inficiante quella ammissione, indicandone ragioni e circostanze, e non già la mera reticenza della controparte).

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Cass. civ. n. 26985/2013

A norma dell’art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l’inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l’onere di dimostrare anche l’errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria.

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Cass. civ. n. 14780/2009

A norma dell’art. 2732 c.c., l’invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza; pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale o la proposizione di un’espressa domanda giudiziale.

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Cass. civ. n. 3921/2006

Poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale — proveniente dal creditore e rivolta al debitore — che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l’esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell’atto pubblico di compravendita).

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Cass. civ. n. 3010/2002

Al fine della revoca della confessione è necessario non solo l’elemento oggettivo, costituito dalla non rispondenza al vero del fatto confessato, ma anche l’elemento soggettivo, cioè la prova dello stato di errore in cui il confidente si trovava nel momento in cui il fatto venne confessato.

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Cass. civ. n. 547/1999

In base all’art. 2732 c.c. alla parte che abbia reso confessione non è concesso di poter fornire dimostrazione diversa da quella della «revoca» (o invalidità) della confessione stessa in conseguenza di errore di fatto in cui incorse o di violenza su di lei esercitata. La suddetta disposizione, tassativamente espressa, non può mai essere derogata; ad essa, pertanto, restano assoggettate anche le controversie di lavoro non potendo, neanche in queste, alla mancanza di prova ad opera della parte supplire il potere di indagine lasciato al giudice (che rimane limitato, secondo la disciplina generale, alla ricerca dell’
animus confitendi). Inoltre, i mezzi di prova di cui, al suddetto fine, la parte confidente richieda l’acquisizione o l’espletamento debbono essere idonei a fornire la dimostrazione rigorosa non di un’eventuale contrarietà dei fatti oggetto della confessione rispetto ad altri presuntivamente verificatisi, ma direttamente della ragione che determinò la caduta in errore sulla veridicità delle circostanze dichiarate (e in effetti non veridiche) o i fatti di violenza sofferti che indussero il dichiarante a precludersi nel futuro il ricorso alle normali vie di difesa per resistere alle richieste avversarie, tenuto conto che — almeno per l’ipotesi in cui si assuma che la confessione fu estorta con violenza — non occorre dimostrare l’obiettiva falsità del fatto.

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Cass. civ. n. 5459/1998

La confessione può esser invalidata — e non «revocata», perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante — soltanto se il confitente dimostra non solo l’inveridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall’erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato, o dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall’aver erroneamente confidato sull’avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo inveritiero. (Nella specie la S.C. ha escluso la legittimità dell’invalidazione della confessione stragiudiziale del creditore circa l’adempimento del debitore, costituita dalla fattura quietanzata rilasciatagli sapendo che questi non aveva adempiuto, ma sull’indotta aspettativa che avrebbe provveduto di lì a poco, mentre invece non si era fatto più vedere).

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Cass. civ. n. 1483/1995

L’art. 2732 c.c. limita tassativamente alla violenza ed all’errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria. Pertanto resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto, ed in particolare l’art. 1439 c.c., con la conseguente impossibilità di invocarne la revoca per dolo, al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto.

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Cass. civ. n. 629/1995

Quando una dichiarazione di verità della parte ha per oggetto un fatto storico, l’effetto sfavorevole della parte dichiarante e cioè l’efficacia di piena prova che ne discende, può essere revocata solo dimostrando l’errore (art. 2732 c.c.): vale a dire sia l’elemento oggettivo della non rispondenza al vero del fatto confessato, sia l’elemento soggettivo dell’errore in cui il dichiarante è caduto; quando la dichiarazione ha poi per oggetto una situazione più complessa, che implica qualificazione giuridica del fatto, la sua efficacia vincolante secondo la regola stabilita dall’art. 1988 c.c. può venir meno per la divergenza, che il dichiarante ha l’onere di dimostrare, tra la situazione giuridica dichiarata e quella esistente.

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