14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26985 del 2 dicembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di tutela possessoria, perché sussista la violenza dello spoglio non è necessario che questo sia stato compiuto con forza fisica o con armi, essendo invece sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà effettiva, o anche solo presunta, del possessore, mediante una mera violenza morale, quale una minaccia.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Posto che il possesso costituisce una situazione di fatto avente propria rilevanza giuridica, la cui compromissione dà luogo di per sé all’insorgenza di un obbligo risarcitorio, la conseguente domanda risarcitoria può essere proposta congiuntamente all’azione di reintegra o di manutenzione, senza, tuttavia, che trovi applicazione rispetto ad essa il termine annuale di decadenza di cui all’art. 1168 cod. civ., poiché i danni arrecati al possesso dallo spoglio o dalle molestie integrano gli estremi dell’illecito extracontrattuale, e sono come tali soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]