Cass. civ. n. 14780 del 24 giugno 2009
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 2732 c.c., l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza; pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale o la proposizione di un'espressa domanda giudiziale.
Testo massima n. 2
L'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore.