10 Gen Art. 2731 — Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto [ 2733 ], a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 28711/2008
L’efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui è resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l’efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all’epoca dei fatti attesa l’avvenuta cessazione dall’incarico al momento dell’interrogatorio reso in udienza)
Cass. civ. n. 6687/1998
La dichiarazione a contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.
Cass. civ. n. 4015/1995
L’art. 2731 c.c. che lega l’efficacia probatoria della confessione alla capacità di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono, riguarda la capacità e la legittimazione ad agire e non la capacità processuale richiesta dall’art. 75 c.p.c., con la conseguenza chela capacità di stare in giudizio (con l’autorizzazione del giudice tutelare o senza, per le liti passive) del rappresentante del minore non implica la capacità di questo di rendere confessione di fatti sfavorevoli al minore e favorevoli all’altra parte.
Cass. civ. n. 8229/1994
L’efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell’errore di fatto o della violenza (art. 2732 c.c.), postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell’art. 2731 c.c., il confidente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza — che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore — sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l’anticipazione dell’integrazione salariale, atteso che tale integrazione vale anche per l’anticipazione fattane dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell’istituto — costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.
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