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Art. 2730 — Nozione

Art. 2730 — Nozione

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale [ 2733, 2735; 228 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7381/2013

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell’usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all’altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo.

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Cass. civ. n. 11881/2003

La qualificazione giuridica del fatto esula dall’ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi. (Nella specie la sentenza impugnata, contrariamente alle dichiarazioni rese dalla parte, aveva qualificato il rapporto controverso come collaborazione della lavoratrice nell’ambito dell’impresa familiare anziché alla stregua di lavoro subordinato).

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Cass. civ. n. 11266/2002

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2730 c.c., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l’ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico. Nella specie la S.C. ha formulato il principio sopra richiamato, escludendo valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale il Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore a una rapida definizione del sinistro occorso a) conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale.

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Cass. civ. n. 12803/2000

L’indagine svolta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici.

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Cass. civ. n. 4608/2000

L’elemento soggettivo della confessione (animus confidendi), si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, senza che sia richiesta l’ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

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Cass. civ. n. 3205/1999

L’ammissione di un convenuto resa in merito ad una domanda proposta nei confronti di altro convenuto non costituisce prova a favore dell’attore se a sua volta quegli ha proposto, nei confronti dello stesso convenuto, una domanda fondata su causa petendi identica a quella del primo attore, perché la dichiarazione che una parte rende di fatti favorevoli a sé stessa può costituire prova in danno in un’altra soltanto se è resa sotto il vincolo del giuramento decisorio deferitole dalla predetta.

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Cass. civ. n. 1170/1997

Le ammissioni delle parti in ordine a diritti indisponibili ed in cause aventi ad oggetto diritti familiari non possono assumere valore di confessione in senso stretto e, quindi, di prova legale. Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice possa utilizzare dette ammissioni quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.

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Cass. civ. n. 8923/1996

È irrilevante, ai fini della validità della confessione, che i fatti sfavorevoli al dichiarante e dichiarati come veri siano stati da lui percepiti direttamente o appresi in altro modo e, pertanto, se ricorrono gli altri requisiti di legge, è confessione anche la dichiarazione de relato, essendo precluso ai sensi dell’art. 2733 c.c. al giudice qualsiasi vaglio critico di essa.

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Cass. civ. n. 5019/1996

Le dichiarazioni di scienza contenute in un atto invalido in quanto transazione, ben possono avere valore confessorio quando esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni di fatto preesistenti o di situazioni giuridiche considerate però sub specie facti, essendo possibile distinguere nel contenuto complessivo dell’atto il momento accertativo della situazione di fatto preesistente dalla manifestazione di volontà negoziale idonea a modificare tale situazione. (Nella specie uno «strasatto», risalente all’anno 1813, con il quale era stata disposta la commutazione degli usi civici di pascolo e di semina spettanti ad un comune, ritenuto dai giudici di merito giuridicamente inesistente quale transazione per difetto di consenso di una delle parti, era stato considerato quale atto ricognitivo dell’esistenza degli usi civici cui esso faceva riferimento).

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Cass. civ. n. 4012/1995

Per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all’oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità.

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Cass. civ. n. 4337/1993

La confessione, resa nel giudizio penale, non costituisce fonte di prova neppure nel processo civile. Essa può tuttavia essere utilizzata dal giudice come elemento di riscontro di altri elementi se non oppugnata da contrarie e più attendibili risultanze.

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Cass. civ. n. 11498/1992

La confessione, pur dovendo cadere esclusivamente su fatti, può estendersi, sub specie facti, anche a situazioni giuridiche rilevanti, come quelle comportanti la costituzione di un rapporto contrattuale, fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti è riservata al giudice, secondo il principio iura novit curia.

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Cass. civ. n. 7302/1990

L’accertamento della sussistenza di una causa d’impossibilità delle prestazioni relative al rapporto di lavoro e della non imputabilità della stessa al datore di lavoro non può dal giudice del merito essere fondato sulla pretesa natura confessoria di un accordo fra datore di lavoro e sindacati, che riconosca una determinata situazione aziendale idonea ad integrare la causa predetta, atteso che la qualificazione giuridica del fatto esula dall’ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi. La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all’art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l’ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico.

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Cass. civ. n. 1723/1990

L’elemento soggettivo della confessione (
animus confitendi) non consiste nell’intenzione di fornire una prova alla controparte, ma nella consapevolezza e volontà di ammettere e/o di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso all’altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

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