10 Gen Art. 2667 — Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime [ 320, 321, 357, 392, 424 ] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti [ 2643 ], delle sentenze [ 2651 ] o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione [ 2652 ] e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori [ 320 ] o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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