Art. 2666 – Codice civile – Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse [2644; 100 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 160/1977
L'esercizio di attività corrispondenti ad un diritto reale limitato (nella specie, servitù), da parte di chi abbia acquistato tale diritto con atto valido non trascritto, diviene lesivo dell'altrui diritto poziore e, perciò comporta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., dal momento in cui il bene immobile, su cui esso si esplica, venga trasferito ad un terzo con atto prevalente, perché trascritto, non enunciante il precedente atto traslativo-costitutivo. Nell'ipotesi, è ravvisabile una condotta omissiva quanto meno colposa del primo acquirente che, invece di provvedere egli stesso alla trascrizione dell'atto del proprio acquisto, abbia confidato nell'impegno dell'alienante di comunicare l'alienazione al successivo acquirente dell'immobile, assumendo con ciò a suo rischio e pericolo l'eventualità — prevedibile con la comune diligenza — che l'alienante non tenga fede a tale impegno.