10 Gen Art. 392 — Curatore dell’emancipato
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [ 2 ] è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare [ 344 ] può nominare [ disp. att. 43, 45 ] un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età [ 117 ], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [ 149 ] o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o in mancanza, altra persona . Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 903/1972
Il curatore del minore emancipato, così come il curatore dell’inabilitato, non ha la rappresentanza del soggetto parzialmente incapace (a differenza di quanto accade per il tutore, che rappresenta il minore non emancipato o l’interdetto). Il minore emancipato ha la capacità di agire, sia pure limitata, in quanto è necessaria l’assistenza del curatore per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Pertanto, il soggetto che deve manifestare la propria volontà è lo stesso minore, che deve ottenere il consenso del curatore, il quale non può agire egli stesso sostituendosi all’emancipato, poiché non ne ha la rappresentanza legale.
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