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Art. 2668 — Cancellazione della trascrizione

Art. 2668 — Cancellazione della trascrizione

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato [ 324, 562, 586 c.p.c. ].

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti [ 306, 307, 562, 683 c.p.c. ].

Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine [ 1184 ] negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [ 2659 ].

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18741/2016

La necessità di assicurare l’economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali – in conformità con l’art. 111 Cost. – nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità.

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Cass. civ. n. 25556/2010

In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, deve ritenersi legittimo l’ordine di cancellazione della trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la trascrizione dell’atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto accertato come inesistente, in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 2668 c.c. che prescrive al giudice la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo accertamento della sua infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte d’appello, con pronuncia confermata in sede di legittimità, aveva dichiarato inammissibile l’intervento in appello, nel giudizio di divisione della casa coniugale, dei figli delle parti, sulla base dell’inesistenza del diritto di abitazione posto a base dell’intervento, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale sul quale essi avevano fondato la loro domanda).

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Cass. civ. n. 5587/2007

Nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma secondo dell’art. 2668 c.p.c.

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Cass. civ. n. 5467/2001

Poiché ai sensi dell’art. 2668, secondo comma, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’art. 2668 c.c.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado.

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Cass. civ. n. 12444/2000

La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.

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Cass. civ. n. 4331/1994

La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 2668 comma secondo c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente prevista dalla detta norma.

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Cass. civ. n. 438/1994

Nel caso di rinuncia ad una domanda che sia stata trascritta la mancata produzione in giudizio, da parte dell’attore, della nota di trascrizione, comporta che il convenuto, che non abbia accettato la rinuncia, deve proseguire il giudizio per ottenere il rigetto della domanda e la conseguenziale cancellazione della trascrizione, ponendosi le spese, per il principio della soccombenza, a carico dell’attore che vi ha dato causa con la rinuncia e con il comportamento processuale omissivo.

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Cass. civ. n. 5796/1993

Al pignoramento immobiliare non è applicabile la cosiddetta cancellazione «consentita dalle parti» indicata dall’art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare. Pertanto, per conseguire l’effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono due soltanto: a) l’annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l’annotazione dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del primo comma dell’art. 562 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3933/1982

La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, che si assume illegittimamente eseguita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, può essere richiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, la legge non stabilendo alcuna riserva a favore del giudice di quest’ultima domanda in ordine all’emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione ed essendo, d’altra parte, l’indagine relativa alla rispondenza della domanda trascritta alla fattispecie, in cui la trascrizione è prevista, del tutto diversa e distinta da quella concernente la fondatezza o meno della domanda medesima.

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