Cass. civ. n. 12444 del 20 settembre 2000
Testo massima n. 1
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.