Art. 321 – Codice civile – Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale [155, 317, 317bis], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione [320 3], il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di uno dei parenti [77] che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [78 c.p.c.] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; 45].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3079/1992

Ai sensi dell'art. 321 c.c., cosi come modificato dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975, n. 151, giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare, atteso che il riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare a proposito dell'art. 321 c.c., contenuto nell'art. 45, primo comma, disp. att. c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo, non più sussistente nella unitaria formulazione del nuovo testo dell'art. 321, con la conseguenza che questo deve essere inteso, in mancanza di un'espressa attribuzione della detta competenza al tribunale dei minorenni o a diversa autorità giudiziaria, come riferito al tribunale ordinario.