Art. 77 – Codice civile – Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela [74, 87, 572] oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.