Art. 572 – Codice civile – Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583 c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76 c.c.], senza distinzione di linea [74 c.c.].
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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