10 Gen Art. 317 — Impedimento di uno dei genitori
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Nel caso di lontananza, di incapacità [ 414 ] o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]