Art. 69 – Codice di procedura civile – Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27936/2020
Nel concordato preventivo in caso di rinuncia alla domanda dopo l'apertura del procedimento di revoca di cui all'art. 173 l.fall., il P.M. ha sempre il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento, in quanto la detta rinunzia, senza determinare la cessazione automatica del procedimento concordatario, non elimina il potere di iniziativa del P.M. fondato sulla ravvisata esistenza di atti di frode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto che per effetto della rinuncia alla domanda di concordato e della conseguente cessazione della procedura concordataria, fosse venuta meno la legittimazione del P.M. all'istanza di fallimento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015).
Cass. civ. n. 17764/2012
La titolarità dell'azione del P.M. in sede civile è eccezionale, derogando al principio della domanda di parte (cd. principio dispositivo), e la regola della tipicità, contenuta negli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c., porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo; ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico, emesso dal tribunale nell'ambito della fase esecutiva, posteriore all'omologazione, di una procedura di concordato preventivo).
Cass. civ. n. 12236/2003
La legittimazione a proporre impugnazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero si determina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l'impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso un decreto della Corte di appello con il quale era stato rigettato un reclamo da essa Procura della Repubblica presentato avverso l'avvenuta omologa di delibera assembleare societaria modificativa dell'atto costitutivo di una Srl).
Cass. civ. n. 1236/1975
Fra le leggi di ordine pubblico, per l'esecuzione e l'osservanza delle quali l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero il potere di azione (e quindi anche di impugnazione), vanno comprese quelle disciplinanti il sesso delle persone, perché la certezza legale di questo è un'esigenza fondamentale della vita di relazione.
Cass. civ. n. 1314/1972
Il pubblico ministero cui la legge attribuisca il potere di impugnazione, può esercitare il potere stesso anche se la sentenza sia stata conforme alle sue conclusioni.