14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4000 del 23 febbraio 2006
Posted at 17:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il rimedio dell’opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. è azione concessa all’alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all’esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un’eccezione de iure tertii alla quale non è legittimato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]