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Articolo 567 Codice di procedura civile — Istanza di vendita

Articolo 567 Codice di procedura civile — Istanza di vendita

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato [ 569; c.c. 2919 ss. ].

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni . Un termine di sessanta giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e’ richiesta o non e’ concessa, oppure se la documentazione non e’ integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non e’ stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia e’ dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma . Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5539/2012

Poiché l’estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all’art. 567, comma secondo, c.p.c. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d’ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest’ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l’opposizione del curatore.

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Cass. civ. n. 18366/2010

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l’istanza di vendita venga depositata fuori termine, al fine di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione dell’esecuzione, il debitore non ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l’avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, c.p.c., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell’udienza per la fissazione della vendita.

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Cass. civ. n. 12429/2008

In tema di espropriazione immobiliare, il rigetto da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza di vendita proposta ai sensi dell’art. 567 c.p.c., a causa dell’erroneità dei dati contenuti nella trascrizione del pignoramento relativamente al soggetto contro il quale la formalità risulta eseguita, tale da ingenerare una reale ed insuperabile incertezza sulla sua individuazione, non costituisce il rilievo di una nullità d’ufficio, ma attiene all’esercizio del potere di valutare la fondatezza e la ritualità delle istanze e degli adempimenti previsti nella procedura esecutiva, ed integra una forma di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura. (Fattispecie in cui l’esecuzione risultava diretta nei confronti di una persona fisica, mentre la nota di trascrizione del pignoramento recava l’indicazione «Hotel di » priva delle generalità dell’esecutato e, inoltre, dagli atti emergeva che era stata depositata da quest’ultimo una certificazione negativa sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a suo carico ).

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Cass. civ. n. 16053/2003

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall’art. 567 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato — documento di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l’ordinanza di vendita —, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad «autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo» alla stregua dell’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla «chiamata» effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all’ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall’ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.

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