Art. 567 – Codice di procedura civile – Istanza di vendita

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato [569; c.c. 2919 ss.].

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30110/2019

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

Cass. civ. n. 15597/2019

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 11638/2014

Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

Cass. civ. n. 10009/2014

In tema di espropriazione immobiliare, l'assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non è subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei "giusti motivi" da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l'ipotesi dell'incompletezza della documentazione da quella dell'omesso deposito), in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.

Cass. civ. n. 5539/2012

Poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma secondo, c.p.c. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore.

Cass. civ. n. 18366/2010

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, c.p.c., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.

Cass. civ. n. 12429/2008

In tema di espropriazione immobiliare, il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di vendita proposta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., a causa dell'erroneità dei dati contenuti nella trascrizione del pignoramento relativamente al soggetto contro il quale la formalità risulta eseguita, tale da ingenerare una reale ed insuperabile incertezza sulla sua individuazione, non costituisce il rilievo di una nullità d'ufficio, ma attiene all'esercizio del potere di valutare la fondatezza e la ritualità delle istanze e degli adempimenti previsti nella procedura esecutiva, ed integra una forma di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura. (Fattispecie in cui l'esecuzione risultava diretta nei confronti di una persona fisica, mentre la nota di trascrizione del pignoramento recava l'indicazione «Hotel di » priva delle generalità dell'esecutato e, inoltre, dagli atti emergeva che era stata depositata da quest'ultimo una certificazione negativa sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a suo carico ).

Cass. civ. n. 16053/2003

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall'art. 567 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato — documento di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l'ordinanza di vendita —, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad «autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo» alla stregua dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla «chiamata» effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.

Cass. civ. n. 6067/1978

Il deposito dei documenti che, a norma del capoverso dell'art. 567 c.p.c., debbono accompagnare l'istanza di vendita, costituisce un onere del creditore per l'ulteriore svolgimento del processo esecutivo, e, pertanto, la mancanza di tale adempimento non comporta l'improcedibilità dell'istanza di vendita, ma produce soltanto la quiescenza della procedura d'espropriazione, che riprende il suo corso, non appena avvenga il suddetto deposito; tuttavia il debitore può proporre istanza al giudice dell'esecuzione, perché, dopo avere concesso al creditore un termine per il deposito, pronunci il rigetto dell'istanza di vendita nella perdurante inattività del creditore stesso.

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