14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5539 del 5 aprile 2012
Testo massima n. 1
Poiché l’estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all’art. 567, comma secondo, c.p.c. [ ovvero del certificato notarile sostitutivo ] può essere dichiarata anche d’ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest’ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l’opposizione del curatore.
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