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Articolo 568 Codice di procedura civile — Determinazione del valore dell’immobile

Articolo 568 Codice di procedura civile — Determinazione del valore dell’immobile

Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute..

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4378/2012

In tema di esecuzione forzata, se, dopo il pignoramento di un immobile, la P.A. adotti un provvedimento che incide sulla disponibilità o sulla gestione di esso (nella specie, vincolo di inseparabilità da un immobile di rilievo storico-artistico delle collezioni d’arte ivi contenute), tale provvedimento non rende nullo il pignoramento, ma – essendo suscettibile di incidere sul valore dell’immobile – di esso si deve tenere conto nella stima del bene, nonché darne atto sia nell’ordinanza che nell’avviso di vendita.

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Cass. civ. n. 1607/2012

In tema di esecuzione forzata, l’immobile, il cui valore deve essere determinato dal giudice, a norma dell’art. 568, terzo comma, c.p.c., coincide con quello che viene offerto in vendita come unico lotto, anche quando la vendita sia fatta in più lotti, non richiedendo né la disposizione in esame, né quelle che regolano la vendita senza incanto e con incanto, o la delega delle operazioni di vendita, che si proceda all’individuazione di un apposito e separato valore per ogni immobile che componga un lotto, qualora in questo vengano incluse più porzioni, a maggior ragione se considerate come un’unica unità immobiliare, senza che neppure rilevi l’attribuzione di dati catastali autonomi ad una o alcuna di tali porzioni. La mancata individuazione di un separato valore per ciascuna delle possibili componenti di un lotto può, piuttosto, rilevare esclusivamente ove si traduca nell’erronea determinazione del giusto prezzo di vendita del lotto unitariamente considerato.

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Cass. civ. n. 9908/1998

Sulla validità dell’ordinanza di vendita all’incanto dell’immobile pignorato non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da esperto alcuni anni prima, e, quindi, verosimilmente inferiore al valore attuale di mercato, atteso che trattasi di dato indicativo, che non pregiudica l’esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.

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Cass. civ. n. 1691/1975

Il valore dell’immobile pignorato può essere determinato dal giudice, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.c., anche con l’ausilio di un esperto (la cui nomina è un atto preparatorio). Salvo che non vi sia specifica opposizione nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. contro quell’atto esecutivo che è l’ordinanza di vendita che stabilisce le modalità della vendita stessa, le osservazioni del debitore esecutato in ordine alle conclusioni dell’esperto e sulla stima dell’immobile non danno luogo ad un’opposizione in senso tecnico, e, se proposte con ricorso contenente anche motivi di opposizione all’esecuzione, devono, dal giudice di merito al quale la causa sia rimessa, essere dichiarate inammissibili.

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