14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1691 del 2 maggio 1975
Testo massima n. 1
Il valore dell’immobile pignorato può essere determinato dal giudice, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.c., anche con l’ausilio di un esperto [ la cui nomina è un atto preparatorio ]. Salvo che non vi sia specifica opposizione nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. contro quell’atto esecutivo che è l’ordinanza di vendita che stabilisce le modalità della vendita stessa, le osservazioni del debitore esecutato in ordine alle conclusioni dell’esperto e sulla stima dell’immobile non danno luogo ad un’opposizione in senso tecnico, e, se proposte con ricorso contenente anche motivi di opposizione all’esecuzione, devono, dal giudice di merito al quale la causa sia rimessa, essere dichiarate inammissibili.
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