10 Gen Art. 569 — Successione degli ascendenti
Posted at 20:55h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo II – Delle successioni legittime > Capo I – Della successione dei parenti
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [ 467 c.c. ], succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna [ 538, 544 c.c. ].
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [ 76 c.c. ], l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [ 75, 538, 571 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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