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Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli [ legittimi né naturali ] [ 250 ss. c.c. ], ma ascendenti [ legittimi ], a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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