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Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali

Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali

[ A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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