10 Gen Art. 539 — Riserva a favore dei figli naturali
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo X – Dei legittimari > Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
[ A favore dei figli naturali, quando la figliazione e riconosciuta o dichiarata e riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta se i figli naturali sono piu, salvo quanto e disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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