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Art. 544 — Concorso di ascendenti e coniuge

Art. 544 — Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia [ né ] figli [ legittimi né figli naturali ], ma ascendenti [ legittimi ] e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un Quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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