10 Gen Art. 543 — Concorso di coniuge e figli naturali
[ Quando insieme col coniuge vi e soltanto un figlio naturale, al coniuge e riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta di un Quarto del patrimonio e la nuda proprieta di un Quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprieta degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono piu, al coniuge e riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta di un altro terzo. La nuda proprieta dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per meta ai figli, mentre per l’altra meta fa parte della disponibile. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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