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Art. 542 — Concorso di coniuge e figli

Art. 542 — Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [ legittimo o naturale ], a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli [ , legittimi o naturali, ] sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un Quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [ , legittimi e naturali ], è effettuata in parti uguali [ 581 ].

[ Si applica il terzo comma dell’articolo 537 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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