Art. 545 – Codice civile – Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali
[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e della meta del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu.
La quota e ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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