14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 924 del 16 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell’art. 2913 c.c. [ nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene ], è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, – quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice – un danno risarcibile che deriva dall’impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]