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Articolo 558 Codice di procedura civile — Limitazione dell’espropriazione

Articolo 558 Codice di procedura civile — Limitazione dell’espropriazione

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1488/1967

L’art. 558 c.p.c. costituisce una limitazione del potere conferito al giudice dell’esecuzione con l’art. 496 c.p.c., in quanto, disponendo che il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto del detto art. 496 nell’ipotesi in cui il creditore ipotecario estenda il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, esclude che il giudice dell’esecuzione abbia lo stesso potere nell’ipotesi in cui il creditore limiti, invece, il pignoramento ai soli beni ipotecati.

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