14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24443 del 2 dicembre 2010
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l’indennità a questi spettante per l’attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell’esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.
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