17 Mar Articolo 560 Codice di procedura civile — Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20341/2010
La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, è contratto la cui durata risulta “naturaliter” contenuta nei limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata.
Cass. civ. n. 15623/2010
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c. (come sostituito dall’art. 2, comma terzo, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell’immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo avente titolo alla prosecuzione della legittima detenzione dell’immobile (come il conduttore “iure locationis”), formulare opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode.
Cass. civ. n. 13202/2010
In tema di espropriazione immobiliare, ai sensi del terzo comma dell’art. 560 c.p.c. (come sostituito dall’art. 2, comma terzo, lett. e), n. 21, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005), al giudice dell’esecuzione è consentito disporre la liberazione dell’immobile espropriato anche quando il debitore esecutato, che occupava l’immobile, non sia stato autorizzato ad abitarlo in tutto o in parte ovvero quando l’autorizzazione sia stata revocata, poiché la prosecuzione della detenzione da parte dello stesso debitore non può prescindere dall’emanazione del preventivo provvedimento autorizzativo del suddetto giudice. Tale provvedimento ha natura di ordinanza, che non è né revocabile né modificabile, in quanto espressamente dichiarata non impugnabile, ed è adottabile, previa assicurazione del principio del contraddittorio, omettendosi ogni formalità di sorta e senza presupporre la richiesta di parte, potendo essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio.
Cass. civ. n. 16375/2009
La locazione di un bene sottoposto a pignoramento stipulata senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione dell’art. 560 c.p.c., non comporta l’invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario, precisandosi che il contratto così concluso non pertiene al locatore – proprietario esecutato, ma al locatore – custode, e che le azioni da esso scaturenti devono essere esercitate dal custode. (Nella specie, relativa ad azione – proposta dal locatore, proprietario esecutato, in proprio e non quale custode – per il pagamento dei canoni di una locazione di un bene pignorato stipulata senza la detta autorizzazione, la S.C. ha confermato a sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta la parte attrice priva di legittimazione sostanziale e processuale).
Cass. civ. n. 10498/2009
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, disciplinata dalla legge sull’equo canone, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa (artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392) costituisce un effetto automatico scaturente direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, siffatta rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 c.p.c.
Cass. civ. n. 26238/2007
Anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560, secondo comma, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell’ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell’art. 560 c.p.c.
Cass. civ. n. 19323/2005
Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene, per effetto del quale la proprietà del bene e dei frutti si trasferisce all’aggiudicatario. Pertanto qualora il locatore venga nominato custode dell’immobile pignorato, mutando il titolo del possesso del bene, può richiedere il pagamento dei canoni solo nell’esercizio del potere di amministrazione e gestione del bene. A tal fine, intrapresa dal locatore, dopo il pignoramento, azione per il pagamento dei canoni, per economia dei giudizi e in forza del principio di conservazione degli atti processuali, gli è consentito dichiarare in sede di appello, modificando la veste assunta, di agire in qualità di custode, ufficio comunicato al conduttore all’atto della notifica del pignoramento contenente la relativa nomina. Per l’esercizio di tale potere processuale non è necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, trattandosi di esplicazione di compiti di ordinaria amministrazione nella gestione dell’immobile pignorato, ai cui frutti si estende il pignoramento.
Cass. civ. n. 15297/2002
La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico bilaterale, con la conseguenza che, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario, è richiesta l’autorizzazione del giudice, per effetto del combinato disposto degli artt. 560, secondo comma, e 676 c.p.c. Peraltro, essendo la misura cautelare finalizzata alla tutela degli interessi del sequestrante, la inefficacia relativa della locazione di immobile da parte del custode giudiziario in assenza di autorizzazione può essere fatta valere solo dallo stesso sequestrante.
Cass. civ. n. 9237/2002
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone che i canoni di locazione dell’immobile pignorato siano versati al custode del bene, essendo emesso in funzione strumentale alla procedura coattiva, spiega i suoi effetti soltanto nell’ambito del processo esecutivo in cui l’ausiliare è stato nominato, dovendosi escludere ogni ultrattività del suddetto decreto nel caso in cui la procedura si estingua. Pertanto il custode del bene già pignorato, che abbia acquistato l’immobile dal debitore esecutato, non può nella veste di nuovo proprietario valersi di tale decreto contro il conduttore dell’immobile, relativamente ai canoni dovuti per il periodo corrispondente alla procedura esecutiva estinta, né a tal fine può invocare il fenomeno successorio tra le due distinte qualità soggettive.
Cass. civ. n. 15373/2000
Il potere, previsto dall’art. 560 c.p.c., richiamato dall’art. 676 c.p.c., del giudice di autorizzare il custode di un bene sottoposto a sequestro alla locazione del medesimo è assolutamente discrezionale, sì che l’opposizione di parte al riguardo non ha alcun rilievo e perciò esclude possa costituire causa idonea per i danni che la controparte assume di avere conseguentemente subito.
Cass. civ. n. 7422/1999
La locazione di un bene sottoposto a sequestro giudiziario senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione dell’art. 560 c.p.c., non comporta l’invalidità della locazione bensì solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario. Ne consegue che non può eccepire il difetto di autorizzazione da parte del giudice, il conduttore della locazione non autorizzata.
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