14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15623 del 30 giugno 2010
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c. [ come sostituito dall’art. 2, comma terzo, lettera e ], n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. i ] della legge 28 dicembre 2005, n. 263 ], ordina la liberazione dell’immobile pignorato non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività, pur rimanendo possibile, per il terzo avente titolo alla prosecuzione della legittima detenzione dell’immobile [ come il conduttore “iure locationis” ], formulare opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode.
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