14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18535 del 3 settembre 2007
Testo massima n. 1
Nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest’ultimo non si chiuda e ciò avviene con l’atto dell’ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c., suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in presenza di vizi suoi propri. [ Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nell’atto di immissione in possesso compiuto dall’ufficiale giudiziario il quale aveva ricevuto la comunicazione solo telefonica, e non formale, della sospensione dell’esecuzione ].
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