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Articolo 556 Codice di procedura civile — Espropriazione di mobili insieme con immobili

Articolo 556 Codice di procedura civile — Espropriazione di mobili insieme con immobili

Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4378/2012

In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest’ultimo.
In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un divieto di alienazione separatamente dalle collezioni d’arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l’estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di pignorare con un secondo atto anche queste ultime.

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