17 Mar Articolo 138 Codice di procedura civile — Notificazione in mani proprie
L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15326/2015
La regola stabilita dall’art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Cass. civ. n. 26175/2014
In tema di notifica ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., in cui il destinatario rifiuta di ricevere copia dell’atto e la consegna è una mera “ficio iuris”, la cosiddetta relata può essere formata subito dopo, in un luogo diverso da quello in cui si è concluso il procedimento notificatorio e anche in assenza della parte, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art. 2699 cod. civ. e senza che ne consegua alcuna invalidità, attesa l’autonomia tra la notificazione e la relativa certificazione.
Cass. civ. n. 23388/2014
È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta “virtuale” ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall’ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell’atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione con cui la corte di merito, dopo avere ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., preso atto che i destinatari della notificazione – sebbene correttamente identificati nelle proprie generalità – si erano rifiutati di ricevere copia dell’atto notificatogli, in quanto indicati come eredi di una persona a loro dire inesistente, aveva dichiarato inammissibile l’atto appello trattandosi di profilo suscettibile di rilevare ai fini della validità della riassunzione ma non per la notifica).
Cass. civ. n. 12489/2014
Il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., o, giusta la previsione dell’art. 141, terzo comma, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., sia tuttavia abilitata, ai sensi del secondo comma di quest’ultimo alla ricezione dell’atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 12545/2013
A norma dell’art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'”accipiens” sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell’atto.
Cass. civ. n. 1887/2006
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.
Cass. civ. n. 7620/2001
Il principio, secondo cui, anche al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l’obbligo, o l’onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Infatti, al di fuori del campo delle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione o mediante i servizi postali, una soggezione in tal senso del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni o dai rapporti giuridici cui la comunicazione si collega. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore), ma un obbligo analogo non è configurabile, in genere, al di fuori dell’orario e del posto di lavoro e, in particolare, in un luogo pubblico. (Fattispecie relativa al tentativo di consegna di una lettera — in ipotesi contenente la comunicazione di licenziamento —, compiuto, da parte del fattorino della datrice di lavoro, sulla pubblica strada nei pressi dell’abitazione della lavoratrice; la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice).
Cass. civ. n. 8404/2000
Ai sensi dell’articolo 138, comma 2, del c.p.c., la notifica si considera fatta a mani proprie, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere l’atto.
Cass. civ. n. 7820/1998
La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell’atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.
Cass. civ. n. 8603/1996
La citazione di un’impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ancorché con l’aggiunta di un improprio riferimento al «legale rappresentante», ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole degli artt. 138 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 193/1976
La regola stabilita dall’art. 138, primo comma, c.p.c., secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto a norma dell’art. 170, primo comma, c.p.c. il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l’unico destinatario di tutte le modificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.
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