14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12545 del 22 maggio 2013
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'”accipiens” sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa [ o, a maggior ragione, un vicino o il portiere ], ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell’atto.
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