Avvocato.it

Articolo 139 Codice di procedura civile — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Articolo 139 Codice di procedura civile — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 24933/2017

Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 c.p.c..

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 18992/2017

Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 18989/2015

La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 24502/2013

La validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso l’ufficio del destinatario, richiede che la copia dell’atto da notificare sia consegnata dall’ufficiale giudiziario a persona addetta all’ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l’atto. Ne consegue che è valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualità – risultante testualmente dalla relata di notificazione – di “persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione”, anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l’inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11550/2013

Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3906/2012

In tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un’attestazione che non è frutto della diretta percezione dell’ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17903/2010

La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, c.p.c., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d’impiego pubblico), postulando essa, secondo la “ratio” della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 26985/2009

In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall’indicazione di dimora abituale quale emerge dall’esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 24536/2009

In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell’art. 139, terzo comma, c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l’uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l’attestazione – come nella specie – “domiciliatario e familiari al momento assenti”.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 19218/2007

In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest’ultimo aveva il domicilio o la dimora) — pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza — non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l’atto di impugnazione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 322/2007

L’art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, non impone all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 239/2007

In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l’atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 23587/2006

In tema di notificazioni, l’ignoranza cui fa riferimento l’art. 139, sesto comma, c.p.c. nel regolare l’ipotesi in cui «non è noto» il comune di residenza non è l’ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un’ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l’effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l’ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 23368/2006

In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare «a persona di famiglia» secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela — cui è da ritenersi equiparato quello di affinità — né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17453/2006

La notificazione effettuata, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell’atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all’ufficio o all’azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all’articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell’impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., dell’atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell’atto di intimazione — essendo stato il relativo avviso restituito dall’ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” — siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione — tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove — in quanto l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l’atto a persona addetta all’ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7816/2006

Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l’invio della raccomandata al destinatario a norma dell’art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell’atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8214/2005

In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 15755/2004

In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all’estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi — quello della sede dell’impresa e quello della residenza — essere diversi.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17040/2003

In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 16941/2003

Ai fini della legittimità della notifica presso l’abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l’ultima residenza anagrafica.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 16164/2003

In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.
La qualifica di “coadiuvante” attribuita nella relata di notifica alla persona consegnataria dell’atto va ritenuta espressione equivalente a quella di “addetta alla casa”, con la quale l’art. 139, secondo comma, c.p.c. fa riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell’atto, che facciano presumere, indipendentemente dall’espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell’avvenuta notifica.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7349/2003

In caso di notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dell’atto da notificare con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione della raccomandata non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell’atto al portiere.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 12021/2002

Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all’apprezzamento del giudice di merito.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5547/2001

La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest’ultimo, allontanatosi dall’ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l’atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all’addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all’art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l’atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest’ultimo venga successivamente edotto dell’avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9658/2000

L’art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell’atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest’ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell’ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell’atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell’atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell’elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell’atto notificato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2814/2000

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va quindi notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex artt. 138 e ss. c.p.c., privilegiando, circa il luogo in cui la notifica deve essere eseguita, la residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio-presunzione per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2323/2000

La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l’indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l’identità personale tra consegnatario dell’atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all’atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell’art. 495 c.p.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1592/2000

Le notificazioni di atti ad un avvocato, dipendente da un ente pubblico, che operi presso un ufficio legale ubicato all’interno di una sede dell’ente stesso, può avere luogo, in caso di assenza del notificando, a mani di qualsiasi persona inserita nell’ufficio nel suo complesso, di cui fa parte come struttura burocratica specializzata anche l’ufficio legale, secondo quanto previsto dall’art. 139, secondo comma, c.p.c.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 662/2000

Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l’anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell’atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell’evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest’ultimo l’onere di provare anche l’effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell’imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell’atto con quello della notificazione).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 793/1999

In tema di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l’invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di «addetto» richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla Suprema Corte, aveva sostenuto l’invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6602/1999

Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale «addetto» alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornire da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l’applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5706/1999

Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona diversa dal destinatario in uno dei luoghi in cui lo stesso può essere ricercato, non è richiesta l’attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario nella relata di notifica del mancato rinvenimento in loco del destinatario stesso, poiché ciò non è richiesto dall’art. 148 c.p.c., che solo nell’ipotesi di mancata consegna richiede la menzione delle ricerche effettuate, mentre, a norma dell’art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere è richiesta l’indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, in assenza del destinatario. (Fattispecie relativa a notificazione di sentenza e a consegna della stessa a mani di un impiegato dell’Inps in una sede comune ad un ufficio legale dell’ente stesso, senza menzione delle vane ricerche del procuratore destinatario della notifica stessa).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 250/1999

In assenza del destinatario, la notificazione o presso l’abitazione del destinatario, o presso l’ufficio (o il luogo di esercizio dell’industria o del commercio), in base all’art. 139, secondo comma, c.p.c. può avvenire mediante consegna della copia dell’atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all’ufficio o all’azienda, in quanto l’appartenenza di essa al nucleo familiare del destinatario, rivelata dal rapporto di convivenza, e l’accettazione a ricevere la copia dell’atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all’avvenuta accettazione della notifica.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9279/1998

In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5452/1998

Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie del notificando nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., opera il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l’atto a sua conoscenza, con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non via sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l’omissione, talché qualora il destinatario della notificazione non deduca l’inesistenza del rapporto di fiducia con chi ha ricevuto la copia dell’atto notificato, detta notifica è pienamente valida.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 599/1998

Nel caso di notifica al rappresentante legale di una società nominativamente indicato nell’atto di notificazione, la consegna di quest’ultimo ad una persona di famiglia di tale rappresentante (nella specie: alla cognata) rende valida la notifica, ancorché nella relata non sia precisato se il consegnatario dell’atto sia convivente o no con il destinatario, presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8597/1997

Le persone di famiglia del destinatario dell’atto che sono abilitate a ricevere la consegna non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto legati da uno stabile rapporto di convivenza, ma in genere gli altri parenti (o affini), trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica — in caso di accettazione dell’atto senza esternazione di alcuna riserva — la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. A tal fine la consegna ai suddetti parenti può avvenire non solo se essi siano stati rinvenuti nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano stati trovati nell’ufficio di lui o nel luogo in cui egli esercita l’industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addetti all’ufficio o all’azienda come per le persone estranee alla famiglia. Ciò perché è dal rapporto di parentela che scaturisce la presunzione della consegna dell’atto al destinatario da parte di chi abbia con il predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati nell’art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nella ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l’atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza del familiare era del tutto occasionale e temporanea; dimostrazione per la quale non è sufficiente la sola produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5945/1997

Poiché l’ordine dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c. primo e sesto comma, per la notifica — se non possibile in mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c. — è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell’una o nell’altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2506/1997

Per ufficio del destinatario, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica; ne consegue che l’essere destinatario dell’atto (nella specie, di un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato provinciale del lavoro) non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 3817/1996

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l’atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora. (Nella specie, la concorde dichiarazione resa a distanza di qualche giorno da due diversi familiari è stata assunta come elemento di prova della residenza del destinatario).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7329/1993

In tema di notificazione, agli effetti della disposizione di cui all’art. 139 c.p.c., il termine «ufficio» comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attività lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attività di servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato (nella specie, console onorario), senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilità o non del relativo rapporto. Egualmente in senso ampio deve essere intesa l’espressione «addetto all’ufficio» contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l’esistenza di una relazione immediata ed obiettiva tra la persona «addetta» ed il luogo in cui la consegna dell’atto deve essere eseguita, il consegnatario (nella specie, impiegata del consolato) provvederà ad effettuarne la consegna stessa al destinatario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 6362/1993

L’indicazione contenuta in una lettera dell’indirizzo del mittente, quale luogo di ricezione di dichiarazioni negoziali a prescindere dall’effettiva presenza fisica in esso del destinatario, non esprime a differenza della residenza il collegamento della persona con il territorio ed è, pertanto, inidonea a costituire deroga all’ordine tassativo stabilito dall’art. 139 c.p.c., secondo cui la notifica che non sia eseguita a mani proprie deve essere effettuata nel comune di residenza del convenuto o, se questo non è noto, in quello di dimora o del domicilio, con la conseguenza che ove ciò non avvenga la notifica è nulla ed è irrilevante ogni ulteriore indagine sulla qualifica della persona alla quale l’atto sia stato consegnato.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11644/1992

In tema di notificazioni, fra gli addetti all’ufficio del destinatario, nelle mani del quale può essere consegnata, ai sensi del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., copia dell’atto da notificare, rientrano i soggetti per i quali sussista comunque una situazione di comunanza di rapporti con il destinatario dell’atto; non rileva pertanto, in presenza di tale presupposto, il fatto che il consegnatario definito nella relazione di notifica come collega di studio dell’avvocato o procuratore, privo di laurea in giurisprudenza, non risulti iscritto nell’albo dei procuratori o praticanti procuratori legali.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8920/1992

In caso di notificazione di un atto a mani di persona di famiglia e addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di cui all’art. 139, secondo comma, c.p.c., non è necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario della avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, prevista dal quarto comma del menzionato articolo solo in caso di notifica al portiere o al vicino di casa; peraltro la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ma contro tale presunzione semplice è ammessa la prova contraria da parte del destinatario.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 13849/1991

In tema di notificazione l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio. Qualora la residenza e il domicilio trovansi nello stesso comune, il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio. Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell’art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri indicati dall’art. 139 c.p.c.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 995/1986

Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l’atto sarà portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2572/1983

In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l’atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo — secondo un giudizio di normalità — che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 575/1983

In tema di notificazione mediante consegna di copia dell’atto notificando a mani di persona qualificatasi come «incaricata a ricevere», l’intrinseca validità di tale dichiarazione e, quindi, la validità della notificazione stessa, non richiedono di necessità un rapporto fra la persona ricevente ed il destinatario dell’atto, che sia all’origine di tale incarico, essendo sufficiente che la prima abbia ricevuto dal secondo, anche in via del tutto provvisoria e precaria, l’incarico medesimo sì da sentirsi impegnata a far consegna, al destinatario, della copia ricevuta dell’atto.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1856/1982

La notificazione eseguita, a norma dell’art. 139 c.p.c., con consegna di copia dell’atto a mani di un parente del destinatario, il quale abbia anche dichiarato di essere autorizzato a riceverla, deve ritenersi valida fino a che il destinatario medesimo non deduca e dimostri, per il caso di notificazione presso il luogo di abitazione, che il suddetto parente ivi si trovava per ragioni occasionali e momentanee, ovvero, per il caso di notificazione presso l’ufficio o l’esercizio dell’industria o commercio, la non veridicità dell’indicata dichiarazione, superando la presunzione di sussistenza di un rapporto implicante quella autorizzazione.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze